Art. 1.

      1. La presente legge ha per finalità la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti sul territorio nazionale e, in particolare, la tutela dei siti degli osservatori astronomici professionali e di quelli non professionali di rilevanza regionale o interprovinciale, nonché delle zone loro circostanti, dall'inquinamento luminoso.
      2. Ai fini della presente legge è considerato «inquinamento luminoso» ogni forma di irradiazione di luce artificiale al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e in particolare verso la volta celeste.